(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto 
                     n. 88 del 27 ottobre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
    la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                          F i n a l i t a' 
 
    1. La presente legge disciplina l'attivita'  di  acconciatore  in
conformita' a quanto stabilito dalla legge 17  agosto  2005,  n.  174
«Disciplina  dell'attivita'  di  acconciatore»  e  dall'art.  10  del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 «Misure urgenti per la tutela dei
consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,  lo   sviluppo   di
attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la  valorizzazione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.