(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 27 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina l'attivita' di acconciatore in conformita' a quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 «Disciplina dell'attivita' di acconciatore» e dall'art. 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.